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Protocollo di Intesa attuazione iniziative di formazione manageriale settore turistico alberghiero

05 Giugno 2017

Protocollo di intesa per l'attuazione di iniziative di formazione manageriale nel settore turistico alberghiero tra: l'Amministrazione della Provincia Regionale di Siracusa l'Amministrazione del Comune di Siracusa e l'EBRTS

Programmi

18 Maggio 2017

PROGRAMMI GRATUITI

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Regolamento

01 Gennaio 2016

REGOLAMENTO EBRTS 2021 e allegati


 

pdf p Regolamento vigente

 

pdf p Quadro sinottico
Quadro sinottico in riferimento alla normativa previdenziale connessa alla applicazione dei contratti ed agli adempimenti relativi agli Enti Bilaterali

 

pdf p Allegato A al regolamento
Protezione dati personali

 

pdf p Allegato B al regolamento
Modalità di calcolo e di versamento contributo contrattuale EBRTS

 

pdf p Circolare Inps n. 20 del-29-01-09 - Convenzione per F24
Legge 4 giugno 1973, n.311. Convenzione con le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei e dei lavoratori firmatarie del contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende del settore Turismo per la riscossione dei contributi tramite il mod. F24 da destinare al finanziamento degli Enti Bilaterali del Settore Turismo. Istruzioni operative e contabili.Variazioni al piano dei conti.

 

pdf pModello R/1
Raccolta dati per la partecipazione ai seminari gratuiti

 

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Modello R/3 (NUOVA VERSIONE 02/2023)
Raccolta dati per il percorso formativo.
È obbligatorio utilizzare questa versione, si prega di scaricare e sostituire alla precedente

 

pdf p  Modello R/4
Modalità e condizioni per ottenere l'assegno di studio pari al 30% del costo del corso.

 

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Modello R/6
Scheda anagrafica di iscrizione aziendale
Scheda per la raccolta dei dati anagrafici per le Aziende che intendono associarsi o modificare i propri dati all'EBRTS, da spedire via fax o email
Vi invitiamo a non apportare modifiche al Modello R/6.
Il modello da compilare deve essere perfettamente conforme alla versione messa a 
disposizione da questo EBRTS.

 

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Modello R/7
Modello riepilogo versamenti EBRTS e Q.A.C. tramite F24.
Vi invitiamo a non apportare modifiche al Modello R/7.
Il modello da compilare deve essere perfettamente conforme alla versione messa a 
disposizione da questo EBRTS.

   

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Modello R/8
Comunicazione ex articolo 62 - comma 6

  

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Modello R/9
Comunicazione dati Lavoratori extra e di surroga, Lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato, Contratto stagionali, Lavoro ripartito In osservanza di quanto stabilito dai vigenti:
- CCNL Turismo 18 Gennaio 2014 (Federalberghi – Faita)
- CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo 8 Febbraio 2018 ;
- CCNL Turismo 20 Febbraio 2010 (settore Imprese di viaggi e turismo, Tour Operator e Network di agenzie di viaggi e turismo)

 

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Modello R/16
Richiesta dipendenti per poter usufruire delle convenzioni in essere con l'Ebrts

 

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Modello R/17
Richiesta aziende per poter usufruire delle convenzioni in essere con l'Ebrts

 

pdf pModello rimborso per errato versamento (nuova procedura 04/2019)
Richiesta per le aziende che hanno effettuato, erroneamente, dei versamenti all'EBRTS

 

Accordo costituzione Organismo Paritetico Turismo Regionale e Territoriale e Rappr. Terr. Sicurezza (RTS) del 27/11/2015

27 Novembre 2015

Accordo per la costituzione dell'Organismo Paritetico del Turismo Regionale e Territoriale della Sicilia e del Rappresentante Territoriale per la Sicurezza (RTS)

Sottoscritto dalle Parti Sociali Datoriali e dalle OO.SS. Regionali di Categoria Socie EBRTS in data 27/11/2015.

Avviso comune in materia di contrasto all'ABUSIVISMO e di tutela della Sicurezza del 27/11/2015

27 Novembre 2015

Sottoscritto dalle Parti Sociali Datoriali e dalle OO.SS. Regionali di Categoria Socie EBRTS in data 27/11/2015.

Le Buone Regole per l'APPALTO DI SERVIZI nel settore RICETTIVO del 27/11/2015

27 Novembre 2015

Le Buone Regole per l'APPALTO DI SERVIZI nel settore RICETTIVO

Vademecum delle Parti Sociali stipulanti il CCNL Turismo

Sottoscritto dalle Parti Sociali Datoriali e dalle OO.SS. Regionali di Categoria Socie EBRTS in data 27/11/2015.

Stagionalità Taormina - Accordo al contratto integrativo locale del 12/04/2012

12 Aprile 2012

Articolo 8bis e articolo 13, integrazione al contratto integrativo locale di Taormina

Accordo Regionale e Provinciale per la Decontribuzione del 18/01/2012

18 Gennaio 2012

Accordo Regionale e Provinciale per la Decontribuzione del 18/01/2012 Catania (CT)

Accordo tra URAS e Uiltucs Uil Sicilia per la formazione nel settore Turismo del 28/10/2004

28 Ottobre 2004

Estratto di accordo

- Il quadro normativo nazionale pone al servizio delle imprese nuovi strumenti per la realizzazione degli interventi di formazione continua: in particolare, il fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori - Fondimpresa; - Le Parti, attraverso il presente accordo, intendono identificare gli obiettivi che potranno essere perseguiti nei “Programmi Regionali di preminente interesse settoriale e territoriale” richiamati in premessa e intendono raggiungerli con il Progetto Techné, un programma formativo organico per le imprese turistiche siciliane; - Le Parti, individuano nell’Associazione ARCES il soggetto proponente del Progetto Techné che è stato sviluppato convivendo la metodologia elaborata dall’EBRTS con i progetti “Mosaico” (avv. 9 Ministero del Lavoro) e “Centri di eccellenza per il nuovo iurismo siciliano” (ESE Sicilia Azione di sistema), attuata attraverso il metodo della bottega dell’apprendimento e con l’utilizzo della piattaforma Campus FAD. Il protocollo Mosaico consente inoltre la spendibilità delle Unità formative capitalizzabili (UFC) anche nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale (riconoscimento dei crediti a passerella, ai sensi delle leggi Treu, Biagi e Moratti); - Le Parti, preso atto della costituzione di Fondimpresa, confermando la volontà di diventare parte integrante del progetto, intendono dar vita ad una Commissione Paritetica con funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo del Progetto Techné;

Accordo Sicurezza del 26/09/2003

26 Settembre 2003

Accordo per la costituzione dell'Organismo Paritetico del Turismo Regionale e Territoriale della Sicilia e del Rappresentante Territoriale per la Sicurezza (RTS)

Accordo Quadro Regionale Turismo Sicilia del 16/06/2001

16 Giugno 2001

Accordo quadro regionale turismo Sicilia del 01 Giugno 2001, sulla flessibilita'.

Accordo integrativo locale - Taormina 23-02-2001

23 Febbraio 2001

Commissione paritetica
AAT/FILCAMS-CGIL/FISASCAT-CISL/UILTUCS-UIL
ACCORDO INTEGRATIVO LOCALE
Taormina il 23 FEBBRAIO 2001

Al C.C.N.L. da valere per il Personale dipendente delle Aziende alberghiere del Comune di Taormina e da tutte le Aziende alberghiere del comprensorio associato alla Associazione- Albergatori  Taormina, composto da 12 articoli, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

ART. 1) - Le parti contraenti dichiarano di riconoscere e accettare la disciplina accolta sul C.C. N.L. del 6 Ottobre 1994 e modificato dal C.C.N.L. del 20.1.99, per i dipendenti delle Aziende alberghiere e l'accordo Quadro Regionale Turismo Sicilia del 20 Aprile 2000.
 
 
ART. 2) Le parti individuano nella qualificazione professionale lo strumento principale per ulteriori possibilità di sviluppo del turismo e convengono pertanto sulla necessità di interventi finalizzati alla crescita qualificativa e quantificativi dei lavoratori alberghieri. Si impegnano quindi a promuovere l’organizzazione di corsi di aggiornamento professionale durante i periodi dio inattività invernale tramite l’E.B.R.T.S.
 
 
ART. 3) Per quanto riguarda L'assunzione del Personale con contratto a tempo determinato , le imprese alberghiere si obbligano a riassumere con diritto di precedenza i Lavoratori che vi abbiano prestato servizio durante l’anno precedente, fatto salvo l'obbligo parte del lavoratore di esercitare tale diritto ai sansi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 23 comma 2 legge 56/87*, in maniera tale da favorire lo sviluppo della professionalità. Eventuali casi di non riassunzione dovranno essere comunicati dai diretti interessati entro trenta giorni dalla data di cessazione del rapporto. A tal fine le Parti, in sede di Commissione Paritetica tratteranno i capi in contestazione.
 
·           Norma transitoria : per l’anno in corso, le parti concordano, in ragione della scadenza dei termini, di derogare tale obbligo.
 
 
ART 4)ORARIO DI LAVORO Le aziende potranno accedere alla seguente distribuzione dell’orario di lavoro, previa comunicazione e relativa vidimazione della commissione paritetica:
a)l’orario di lavoro potrà essere strutturato secondo le seguenti modalità:
·     40 ore settimanali distribuite su 5 giorni di 8 ore
·     ore settimanali distribuite su 6 giorni di 6.40 ore
·     40 ore settimanali distribuite su 5 giorni di 7 ore e ½ giornata di 5 ore.
Eventuali variazioni durante il corso della stagione o dell’anno potranno applicarsi previa comunicazione e relativa vidimazione della commissione paritetica.
 
ART 5) Flessibilità
a)In relazione alla peculiariità del settore turistico ed in applicazione a quanto previsto dal C.C.N,.L. vigente, le Parti potranno adottare sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro periodi plurisettimanali.
Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario dì lavoro di durata superiore a quanto prescritto dalla normativa contrattuale di settore, non darà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore non dovrà darsi luogo a riduzione della normale retribuzione.
Tale distribuzione non potrà superare le 8 ora giornaliere e dovrà essere contenuta entro le 48 ore settimanali.
Il mancato recupero delle ore eccedenti le 40 ore e fino alle 48 ore darà luogo a congedi di conguaglio che potranno essere goduti o retribuiti entro la fine della stagione o dell'anno, secondo quante previsto dal CCNL e dall’integrativo locale.
Sono fatte salve le maggiorazioni contrattuali, le condizioni economiche e normative di miglior favore per tutto il personale in forza alla data di stipula del presente accordo. Ai Lavoratori cui verrà applicato tale sistema di flessibilitá verranno riconosciute ulteriori 24 ore (in ragione di anno) di permessi.
b) I congedi, in funzione dei flussi turistici, potranno essere disposti, anche in via anticipata, a compenso deIle prestazioni delle settimane lavorative di durata superiore a quella contrattuale, nella misura in cui ciò è disposto dal C.C.N.L. vigente.
c) Le ore dì permessi retribuite, di cui all'articolo 70, potranno essere disposte in funzione dei flussi turistici ed anche in via preventiva rispetto a successivi periodi di rinnovo di prestazioni di lavoro a tempo determinato laddove ricorre tale consuetudine. L'applicazione di tali sistemi è operativa previa comunicazione alla Commissione Paritetica.
 
ART. 6) Il lavoro straordinario è compensato con i criteri di cui agli artt. 77,78,79 e 17 del CCNL del 30/05/91,
con la maggiorazione del 50% se diurno e del 100% se notturno.
 
 
ART. 7) In deroga all'art. 179 del C.C.N.L. del 06/10/94 al personale di sala, nelle imprese che applicheranno una distribuzione di orario su tre turni di otto ore giornaliere, verrà corrisposto un compenso forfettario mensile secondo la seguente tabella:
 
 
AZIENDE FINO A 150 POSTI LETTO E CLASSIFICATI FINO A 3 STELLE:
                  
               COMMIS DI SALA                                     Lire 60.000= (Euro 30.98 )
               CHEF DE RANG                                       Lire 70.000= (Euro 36.15 )
                MAITRE                                                    Lire 90.000=(Euro 46.48 )
 
AZIENDE OLTRE 1150 POSTI LETTO CLASSIFICATI CON PIU’ DI 3 STELLE:
                   COMMIS DI SALA                                  Lire 90.000= (Euro 46.48 )
                   CHEF DE RANG                                   Lire 110.000= (Euro 56.81 )
                   MAITRE                                                 Lire 140.000= (Euro 72.30 )
 
Chiarimento a verbale: le aziende che intendono usufruire della suddetta deroga, e quindi corrispondere il suddetto compenso forfettario, devono preventivamente comunicarlo alla Commissione Paritetica.
 
 
 
ART. 8) Lavoro stagionale - Le parti nel confermare l'esigenza e l'attenzione al prolungamento delle attività stagionali, tenuto conto anche delle previsioni di legge ed i contenuti degli accordi intervenuti in materia a livello regionale, decidono di rinviare le determinazioni in attesa di una definizione normativa legislativa.
Per quanto riguarda le aziende annuali si procederà come segue:
Percentuale dei Lavoratori da assumere a tempo determinato (Art. 62 C.C.N.L.): si stabilisce, in fase sperimentale per gli anni 2001/2002, la liberalizzazione della percentuale per quelle aziende che ne faranno richiesta tramite l'associazione di categoria alla commissione paritetica. Non appena verrà recepita la direttiva Europea sulla materia, le Parti si incontreranno per armonizzare quanto previsto nel presente articolo.
 
 
 ART. 9) Salario - In esecuzione dell'art. 167 del C.C.N.L. del 31/OS/94, fermo restando la non applicabilità dell'art. 184 del C.C.N.L., con decorrenza 1° Gennaio 2001, si stabilisce la suddivisione delle quote già esistenti all'art. 9 del contratto integrativo del 2.8.94 come segue:
Quota A Lire 50.000 (Euro 25.82) parametrate (7° livello);
Quota B.Lire 50.000 (Euro 25.82) non parametrate per le aziende con più di 150 posti letto o con più di tre stelle.
Quota C Lire 35.000 (Euro 7.75) non parametrate per le Aziende minori.
 
ART. 10) Lavoro occasionale extra - si stabilisce il ricalcolo della retribuzione al lordo, come da seguente tabella:.
 Per un servizio minimo (ore 4,45 incluso il tempo per il pasto di 45 min.)
 
                                                                    NETTO
 
CUOCO CAPO PARTITA            .................. £. 73.000
CHEF DE RANG                          ................ £. 60.000
ALTRE QUALIFICHE INFERIORI.................. £. 52.000 
 
 
Per un servizio massimo (ore 8.45 incluso il temo del pasto di 45 min.)
 
                                                                                        NETTO
 
CUOCO CAPO PARTITA                                   £. 146.000
CHEF DE RANG                                               £. 120.000
ALTRE QUALIFICHE INFERIORI                       £. 104.000
 
Ogni ora in più verrà retribuita in proporzione. Le suddette tabelle devono essere riportate al lordo
Ai Lavoratori extra verrà effettuata la trattenuta sindacale di lire tremila ,per le assistenza fornite dalle OO.SS.;tale quota verrà accreditata a cura delle singole aziende sul conto corrente unitario che queste ultime comunicheranno.
 
 
 Art 11) Lavoro Notturno - Alla luce delle nuove disposizioni in materia di lavoro notturno, si stabilisce quanto segue:
- La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro dei Lavoratori notturni addetti alla portineria e/o al ricevimento, occupati negli alberghi, viene fissata in sei giornate in deroga a quanto previsto dell'articolo 178 del C.C.N.L. 1994;
- La durata del riposo intermedio durante il periodo non può essere superiore a 3 (Tre) ore ininterrotte;
-Ai Lavoratori notturni che su richiesta del datore di lavoro assicurino la propria disponibilità a soddisfare, durante i riposi intermedi, eventuali esigenze manifestate dalla clientela, è riconosciuta una speciale indennità pari a Lire 5.000 (Cinquemila) 2,58 Euro, per ciascuna ora di riposo intermedio non usufruito.
 
 
Art. 12) Premesso che la Commissione Paritetica procederà ad assicurare assistenza sindacale sul territorio nei limiti del C.C.N.L. e degli accordi sottoscritti ai vari livelli provinciali e regionali a tutto il bacino dei lavoratori e delle imprese, anche con la concessioni o pareri all'interno di detto organismo;
considerato che l'Associazione Albergatori Taormina provvederà ad assistere le aziende che abbiano i requisiti da loro determinati in tema di adesione e di contribuzione secondo le intese che autonomamente determineranno;
per le O,O.S.S., anche allo scopo di consentire . una continua assistenza ed informazione dei diritti contrattuali ai lavoratori non iscritti, viene istituita, a decorrere dal 01.03.01 una quota di servizio sindacale pari allo 0.30% su paga base e contingenza per 14 mensilità Le aziende sono tenute mensilmente a trattenere detta quota dalle spettanze dei dipendenti non iscritti al sindacato, con versamento di detti importi sul c/c bancario che unitariamente verrà acceso ed intestato a FILCAMS­CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, le cui quote saranno ripartite secondo le intese a livello regionale già sottoscritte.
 
 
 DECORRENZA E DURATA: il presente contratto decorre dalla data del 1 Gennaio 2001 e resta, valido_ fino al 31 dicembre 2003 o ad ulteriore rinnovo seguente la data di cui prima.
Per quanto non previsto nel presente si richiama al C.C.N.L. e all'accordo quadro regionale del 20.04.2000, che sono parte integrante del presente accordo integrativo territoriale.
Il presente accordo è composto da N. 12 articoli in cinque pagine.

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