Al tirocinante, in particolare, viene concesso un permesso di soggiorno per motivi di studio. A conclusione del tirocinio svolto, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, qualora il datore di lavoro presso cui il tirocinio è svolto o altro datore di lavoro siano disposti ad assumere il tirocinante con regolare contratto di lavoro. I tirocini, quindi, possono essere frequentati, previa autorizzazione degli uffici regionali incaricati, dai cittadini extracomunitari che soggiornano regolarmente sul territorio italiano, e dai cittadini extra-Ue che si trovano all’estero previo rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio o formazione da parte della rappresentanza diplomatico-consolare. [continua]
14/04/2010 14.48.05
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Compensi ed indennità corrisposti a tirocinanti & stagisti (L.26/06/97 n.126) [continua]
15/09/2009 11.24.45
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Direttive per la promozione e procedure per l'attivazione di tirocini formativi
27/01/2009 16.55.13
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Rinnovo Convenzione Quadro Tirocini Formativi tra Agenzia Regionale Impiego e EBRTS del 06/08/2008
27/01/2009 16.50.15
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