Comunicazione nominativi RLS all'Inail: termine posticipato al 16 agosto508 visiteOnline la circolare esplicativa con procedure e termini.L'Inail, con circolare 11/2009, fornisce chiarimenti in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori dei lavoro e dei dirigenti ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.L'art. 18, comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, debbano comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.La comunicazione all'INAIL, a cadenza annuale, deve essere effettuata per la singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola la azienda stessa nella quale opera/no il/i Rappresentante/i e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.L'INAIL ha predisposto una apposita procedura per la segnalazione in oggetto, procedura on line accessibile dal sito dell'Istituto attraverso Punto Cliente.L'inserimento in procedura potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno; in sede di prima applicazione la scadenza della comunicazione per il 2009 (che esprime la situazione in essere al 31 dicembre 2008) era stato fissato in un primo tempo al 16 maggio 2009.Il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali con nota del 15 maggio 2009 ha però disposto lo slittamento del termine per la comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS al 16 agosto 2009 in considerazione dell'evoluzione normativa ancora in corso.Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 47 del Testo Unico) è eletto o designato dai lavoratori: nelle aziende in cui tale designazione non sia stata effettuata, il datore di lavoro ovviamente non dovrà procedere ad alcuna comunicazione.Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l'utente avrà la possibilità di confermare la situazione già presente in archivio; altrimenti dovrà procedere ad una nuova segnalazione. La circolare, corredata di materiali esplicativi, è disponibile al link in area approfondimenti.fonte: Inail19 marzo 2009, aggiornamento 18 maggio 2009![]()
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06/07/2009 17.16.59
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